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Lo Statuto





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 maggio 1976, n. 613

Approvazione del nuovo statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, in Roma. N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, viene approvato il nuovo statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, in Roma, già “Corpo nazionale giovani esploratori italiani e Unione nazionale giovani esploratrici italiane”.
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 14
(Gazzetta Ufficiale del 1/9/76, A 231)

STATUTO DEL “CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI
ITALIANI
(C.N.G.E.I.)

PREMESSA

I Boy Scouts italiani iniziarono le attività in Roma nell’ottobre del 1912 per iniziativa della Società Podistica Lazio e da quella ebbe origine Il Corpo dei Giovani Esploratori Italiani fondato in Roma il 30 giugno 1913.
Le Sezioni femminili che accolsero le “Girl Scouts” italiane, vennero costituite nel novembre del 1914.
Il Corpo, che assunse in seguito la denominazione di cui è detto all’art. 1, è sotto l’alto patronato del Capo dello Stato dal 5 maggio 1915 (confermato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1949) e il patronato dei Ministeri della Pubblica Istruzione, degli Affari Esteri, dell’Interno e della Difesa esercitano, mediante un rappresentante di ciascun Ministero in seno alla Giunta permanente della Istituzione.
Il Corpo venne eretto in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale n. 1881 del 21 dicembre 1916 che ne approvò l’annesso Statuto.
Il predetto Statuto è stato modificato come segue con deliberazioni degli Organi statutari competenti, del 20 novembre 1973 e del 25 ottobre 1974 ed è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 26 maggio 1976 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 1' settembre 1976.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SCOPO E MEZZI DELL’ISTITUZIONE


Art. 1
L’organizzazione nazionale per l’educazione fisica e morale della gioventù di ambo i sessi, sorta in Italia sotto il nome di Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori e Unione Nazionale delle
Giovinette Esploratrici, assume la denominazione di “CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI” (C.N.G.E.I.) in conformità al D.L. 21 dicembre 1916 n.
1881, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1917 n. 27 col quale veniva eretto in Ente Morale.
La sede del C.N.G.E.I. è in Roma. L’attività del C.N.G.E.I. è estranea ad ogni influenza politica.

Art. 2 (modifica: DM del 23/12/98)
Il C.N.G.E.I. non ha fini di lucro. Esso persegue i seguenti scopi:
• l’educazione civica, morale, spirituale e fisica della gioventù con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito di iniziativa e risorsa, dell’autodisciplina, del sentimento dell’onore e
della dignità personale nonché del senso della responsabilità e della solidarietà umana; • sensibilizzare adulti agli ideali dello scautismo, affinché collaborino, impegnandosi attivamente, allo sviluppo dell’Ente.
Per il conseguimento degli scopi l’Ente applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore R. Baden Powell. Ispirandosi alla Legge e alla Promessa, il testo integrale delle quali
è allegato al presente Statuto sotto la lettera A, interpreta ed applica le raccomandazioni e le risoluzioni degli organismi mondiali del movimento scout.

Art. 2 bis (modifica: DM del 25/06/97)
Il C.N.G.E.I. indirizza i giovani al rispetto e all’osservanza della propria fede. La formazione spirituale viene curata dai Capi durante il normale svolgimento delle attività, senza alcuna caratterizzazione
confessionale

Art. 3 (modifica: DM del 23/12/98)
Il C.N.G.E.I. è costituito da tutte le Sezioni affiliate che, nel territorio dello Stato o presso le comunità italiane all’estero, praticano effettivamente lo scautismo.
Sono affiliate al C.N.G.E.I. (Art. 24 St) le Sezioni che ne osservino lo Statuto e i Regolamenti e che sono organizzate secondo lo Statuto tipo deliberato dall’Assemblea Nazionale.
L’adesione alle Sezioni dell’Ente è aperta a tutti coloro che ne facciano richiesta senza alcuna
discriminazione.

Art. 4
Il C.N.G.E.I. fa uso di due bandiere: la nazionale e la bandiera propria dell’Istituzione, verde col giglio e il trifoglio ricamati in giallo.
La dimensione delle bandiere, la forma e le dimensioni dei guidoni, divise e distintivi, nonché le norme per il loro uso sono determinate dai Regolamenti speciali.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

Art. 5 (modifica: DM del 23/12/98)
I mezzi finanziari di cui dispone l’Ente per perseguire i propri fini, sono costituiti: • dai contributi di Enti pubblici e privati; • dai contributi di privati ed aziende; • dai lasciti e/o dalle donazioni inter vivos o mortis causa di beni mobili e/o immobili dei privati; • dal reddito dei beni patrimoniali;
• dalle quote di affiliazione delle Sezioni e di tesseramento pagate dai soci ammessi a far parte dell’Ente; • dai contributi supplementari derivanti dagli abbonamenti alle pubblicazioni ufficiali dell’Ente, dalla cessione ai soci, ai Gruppi o alle Sezioni di altre pubblicazioni di propaganda o di carattere tecnico, di distintivi, di uniformi, di materiali da campeggio e di tutti quei materiali connessi alle attività scout previste dagli organi mondiali.

Art. 6 (modifica: DM del 23/12/98)
Tutti i membri delle Sezioni affiliate sono soci e tesserati del C.N.G.E.I.. Solo i tesserati possono svolgere attività nell’ambito dell’Ente.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

TITOLO II
DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE

Art. 7 (modifica: DM del 23/12/98)
Sono organi del C.N.G.E.I.:
• l’Assemblea,
• il Presidente,
• il Capo Scout,
• il Consiglio Nazionale,
• il Collegio dei Revisori dei Conti,
• la Commissione di Vigilanza e Controllo,
• il Giurì d’Onore,
Sono altresì organi del C.N.G.E.I.:
• i Commissari Regionali, Nazionali e Internazionali, i Responsabili di Servizi e Settori la cui
individuazione è demandata al Regolamento.

Art. 8 (modifica: DM del 23/12/98)
L’Assemblea è il massimo organo del C.N.G.E.I.. Essa è composta dai rappresentanti delle
Sezioni affiliate, che siano in regola con gli oneri derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti, in
persona del loro Presidente, del Commissario e di uno o più delegati in proporzione al numero
dei soci e delle unità attive. Il Presidente e il Commissario possono farsi rappresentare da un
socio adulto della Sezione.
Il numero dei delegati di ogni Sezione è fissato dal Regolamento generale.
Ogni Sezione ha diritto a tanti voti quanti sono i suoi rappresentanti presenti in Assemblea.
All’Assemblea possono intervenire senza diritto di voto i membri degli organi del C.N.G.E.I.. I
membri degli organi elettivi non possono essere rappresentanti delle Sezioni.
Le Sezioni costituite nel corso dell’anno scout partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.
L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per il rinnovo delle cariche ogni tre anni entro
novanta giorni dalla data di chiusura dell’anno scout. Elegge il Presidente, il Capo Scout, il
Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Giurì d’Onore.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, in sessione ordinaria, entro novanta giorni dalla data di chiusura
dell’anno scout, annualmente per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria
della gestione, per l’approvazione del bilancio consuntivo, del programma e del bilancio
preventivo ad esso collegato e per ogni altra questione posta all’ordine del giorno.
L’Assemblea delibera lo Statuto tipo delle Sezioni e ne definisce le parti immodificabili dalle
stesse.
L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente o del Capo
Scout o del Consiglio Nazionale per l’esame di modifiche dello Statuto o per gravi circostanze;
può essere inoltre convocata su richiesta avanzata da almeno la metà delle Sezioni affiliate
aventi diritto al voto.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

Art. 9
Il Presidente ha la firma sociale, i poteri di delega e la rappresentanza legale dell’Ente. Vigila e
controlla tutti gli organi ed uffici del C.N.G.E.I.

Art. 10
Il Capo Scout ha la direzione tecnica e disciplinare dell’Ente. Suo tramite hanno attuazione
tutte le deliberazioni degli organi centrali. A lui spetta far osservare le norme dello Statuto e dei
Regolamenti. E’ il capo di tutti gli iscritti. E’ il depositario delle tradizioni e il custode della Legge
Scout. E’ responsabile, nei confronti dell’Assemblea e degli Organi Scout Internazionali, del
funzionamento del C.N.G.E.I. Sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza.

Art. 11 (modifica: DM del 23/12/98)
Il Consiglio Nazionale è composto da:
• il Presidente,
• il Capo Scout,
• nove Consiglieri.
Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Presidente, amministra e coordina tutta l’attività nazionale
dell’Ente avvalendosi anche delle Commissioni consultive, di cui all’art. 15, e di quelle temporanee
che ritenga di dover costituire.
Il Consiglio Nazionale designa al Presidente, che li nomina, il Tesoriere che deve essere uno
dei Consiglieri, e gli organi non elettivi di cui all’Art. 7.
Il Consiglio Nazionale approva il Regolamento generale, il Regolamento tecnico e amministrativo
e gli altri eventuali Regolamenti speciali, determina la quota di affiliazione e quella nazionale
di tesseramento, istruisce ed approva le domande di nuova affiliazione ed ha inoltre la facoltà
di revocare l’affiliazione per motivi tecnici o morali a quelle Sezioni che non si attengano al
presente Statuto, allo Statuto di Sezione e ai Regolamenti o che non pratichino attività scautistica.
Il Consiglio Nazionale appronta il programma, il bilancio preventivo e le relative variazioni,
predispone la relazione morale sulla gestione e i conti consuntivi da presentare all’Assemblea
per l’approvazione.
Il Consiglio Nazionale esamina le osservazioni della Commissione di Vigilanza e Controllo e
adotta i necessari provvedimenti su i rilievi che gli venissero sottoposti.
Il Consiglio Nazionale esprime ed inoltra il parere obbligatorio sulle proposte di modifica degli
Statuti sezionali entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte stesse.
Art. 12 (modifica: DM del 23/12/98)
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente e di quattro membri, di cui due
supplenti. Almeno uno dei membri effettivi deve essere eletto fra i rappresentanti dei Ministeri
patroni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile del C.N.G.E.I. ed effettua
le verifiche ritenute opportune nei confronti delle Sezioni affiliate.
I componenti del Collegio devono assistere alle Assemblee e possono assistere alle riunioni
del Consiglio Nazionale.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

Art. 13
La Commissione di vigilanza e controllo è composta di membri di diritto. Ne fanno parte i
delegati dei Ministeri patroni, il Presidente dell’Ente che la presiede, il Capo Scout ed il Presidente
del Collegio dei Revisori dei conti. Essa si riunisce ordinariamente, per convocazione del
Presidente, almeno ogni trimestre. Il Presidente deve convocarla in seduta straordinaria, a
richiesta anche di un solo dei suoi membri.
La Commissione ha il compito di vigilare sull’osservanza dello Statuto dell’Ente e delle leggi
dello Stato. Collabora col Consiglio Nazionale per la migliore riuscita dell’Ente e a questo scopo
i membri partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale per l’intervento dello Stato a favore
dell’Istituzione.

Art. 14 (modifica: DM del 23/12/98)
Il Giurì d’Onore è composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dall’Assemblea.
Il Giurì d’Onore elegge nel suo seno il Presidente ed un vicepresidente, che lo sostituisce in
caso di impedimento.
Su istanza motivata del Consiglio Nazionale o del Comitato di una Sezione emette decisioni
motivate con le quali può infliggere i provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 22,
oppure decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Nazionale
o dal Comitato di una Sezione, nonché contro la revoca dell’affiliazione prevista dal
quartultimo comma del precedente art. 11.
I ricorsi vanno inoltrati nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.
Nell’esercizio delle proprie competenze esso possiede le più ampie facoltà inquirenti.

Art. 15 (modifica: DM del 23/12/98)
Le Commissioni Consultive sono gruppi di lavoro che coadiuvano i Commissari Nazionali, Internazionali
ed i Responsabili dei Servizi e Settori, che le presiedono, nell’espletamento del
proprio incarico.
I compiti delle Commissioni sono fissati dai Regolamenti.

Art. 16 (modifica: DM del 23/12/98)
I Commissari Regionali, Nazionali, Internazionali ed i Responsabili di Servizi e Settori sono
delegati del C.N.G.E.I. e collaborano col Consiglio Nazionale eseguendone le direttive per il
raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto. I loro compiti sono stabiliti dal Regolamento
tecnico.
Il Commissario Regionale può svolgere altri compiti demandati ad esso dalle Sezioni della
Regione con l’approvazione del Consiglio Nazionale.
L’ambito territoriale del Commissario Regionale è stabilito dal Consiglio Nazionale.

Art. 17
Un Presidente Onorario può essere eletto dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria,
su proposta del Consiglio Nazionale. Tale carica è a vita.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

Art. 18 (modifica: DM del 23/12/98)
Sono eleggibili alle cariche previste dal presente Statuto i soci adulti salvo le limitazioni previste
dal Regolamento in ordine all’elettorato passivo. Tali limitazioni e le relative modifiche devono
essere approvate dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza assoluta del totale degli aventi
diritto al voto.
Ogni carica, incarico e funzione previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente sono gratuiti
ed hanno la durata di tre anni.
E’ ammessa la rieleggibilità.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche, incarichi o
funzioni nell’ambito del C.N.G.E.I. e/o delle Sezioni affiliate.
I membri del Giurì d’Onore non possono ricoprire altre cariche, incarichi o funzioni in un altro
organo del C.N.G.E.I. di cui all’art. 7

Art. 19
Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano la
decadenza dell’intero Consiglio Nazionale e delle Commissioni consultive e la convocazione,
non oltre sessanta giorni, dell’Assemblea per le nuove elezioni.
Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsivoglia motivo, si procede a nuove
elezioni di essa alla prima Assemblea.
Quando però in alcuni organi elettivi venga a mancare un numero di esponenti superiore ad un
terzo, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea per l’elezione dei nuovi membri nel termine
di trenta giorni.
I nuovi eletti in base al presente articolo durano in carica fino alla scadenza del triennio di
gestione del Consiglio Nazionale.

Art. 20
Le sedute di ogni organo collegiale del C.N.G.E.I. sono valide quando sia presente la maggioranza
assoluta dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza
dei presenti e in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Art. 21
La gestione finanziaria del C.N.G.E.I. avviene entro i limiti del bilancio preventivo.
Il Presidente è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a non consentire alcuna spesa
fuori dei detti limiti senza preventiva autorizzazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Nazionale deve presentare ogni anno all’Assemblea il conto consuntivo dell’esercizio
finanziario scaduto con la relazione dei Revisori dei conti, il bilancio preventivo del successivo
esercizio nonché i programmi riguardanti l’attività da svolgere.
L’esercizio finanziario del C.N.G.E.I. coincide con l’anno scout.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

Art. 22 (modifica: DM del 23/12/98)
I soci adulti del C.N.G.E.I. che in manifestazioni scautistiche internazionali o nazionali o locali
ovvero in altre occasioni o modo inerenti l’attività dell’Ente o delle Sezioni tenessero un contegno
riprovevole, non osservante della Legge o della Promessa o non degno di un scout, sono
passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione,
b) deplorazione,
c) temporanea esclusione dall’attività scautistica e/o da ricoprire cariche nel C.N.G.E.I. o
nelle Sezioni
d) espulsione dall’Ente.
Il Presidente di Sezione, il Commissario ed il Comitato di Sezione, possono infliggere i provvedimenti
contemplati sub a) e sub b). Il Consiglio Nazionale può infliggere i provvedimenti
contemplati sub a), b), c).
Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedimento agli interessati ed al CoS
di appartenenza. Gli interessati, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione delprovvedimento possono impugnare lo stesso con istanza rispettivamente:
• al CoS per i provvedimenti adottati dal Presidente di Sezione e dal CdS;
• al GIDO per i provvedimenti adottati dal CoS o dal CN.
Qualora le mancanze rivestano carattere di particolare gravità o implichino l’esame del comportamento
di un dirigente, il CoS o il Consiglio Nazionale demanda sollecitamente il caso alGiurì d’Onore e ne esegue la decisione.
Il Presidente o il Capo Scout o, nel caso, il Presidente di Sezione o il CdS possono in ogni
caso adottare in via urgente i provvedimenti temporanei che reputino necessari in attesa della
decisione dell’organo competente.
Art. 23
Per premiare atti di valore compiuti da scout, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti
servigi resi al C.N.G.E.I. sono previste distinzioni al valore, al merito e di benemerenza.
Esse, e il loro conferimento, sono stabilite dai Regolamenti.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

TITOLO III
DELLE SEZIONI


Art. 24
(modifica: DM del 23/12/98)
La Sezione affiliata è un’entità territoriale autonoma dal punto di vista tecnico, amministrativo epatrimoniale senza fini di lucro. Essa persegue gli scopi dell’Ente, adottandone i metodi, erispettandone lo Statuto e i Regolamenti nonché le scelte e gli orientamenti.
Il C.N.G.E.I. pur interessandosi della loro attività, non interviene nelle questioni di ordine interno
delle Sezioni salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle Leggi e Regolamenti.
La Sezione si compone degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
Solo i soci adulti possono ricoprire il ruolo di capo o dirigente secondo quanto previsto dal
Regolamento
Un gruppo di soci promotori in grado di provvedere alle esigenze tecniche, morali, economiche
ed amministrative può richiedere l’affiliazione al C.N.G.E.I. quale sua Sezione, a norma del
precedente articolo 3 e di quanto previsto dal Regolamento

Art. 25
La Sezione, mediante l’apporto di tutti i soci, provvede all’organizzazione delle attività previstedallo Statuto e Regolamenti dell’Ente nonché di tutte quelle attività che, nell’ambito dei fini
istituzionali vengono ritenute localmente opportune.

Art. 26 (modifica: DM del 23/12/98)
Sono organi della Sezione:
• l’Assemblea;
• il Presidente;
• il Commissario;
• il Comitato
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
Per quanto non stabilito dai seguenti articoli 28 e 29, lo Statuto di Sezione determina le funzioni
dei suddetti organi, in analogia con quanto stabilito per i corrispondenti Organi Nazionali.

Art. 27 (modifica: DM del 23/12/98)
Qualsiasi carica, incarico o funzione previsto dalle norme statutarie e dai Regolamenti è attribuitoesclusivamente a persone che abbiano la qualità di Socio della Sezione e decade con la perdita di tale qualità.
Anche le cariche degli organi Sezionali hanno durata triennale.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

Art. 28 (modifica: DM del 23/12/98)
All’Assemblea della Sezione partecipano con diritto di parola tutti i soci. L’Assemblea delibera con il voto dei soci maggiorenni, secondo le norme associative.
Essa:
• elegge il Presidente, il Commissario, il Comitato ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
• assume le deliberazioni concernenti lo Statuto ed il Regolamento di Sezione;
• approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo;
• delibera sull’entità del contributo annuale da richiedere ai soci per le esigenze della Sezione;
• determina il programma delle attività future ed adotta il bilancio preventivo ad esso collegato;
• elegge i delegati all’Assemblea del C.N.G.E.I.;
• approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi delC.N.G.E.I. • delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato o che vengano sollevate dai soci.

Art. 29 (modifica: DM del 23/12/98)
Il Comitato, presieduto dal Presidente, amministra e coordina tutta l’attività della Sezione, garantendo
l’attuazione dei deliberati assembleari.
Esso istruisce ed approva le domande di iscrizione dei soci.

Art. 30
Le Sezioni dispongono, per quanto di loro competenza e possibilità, degli stessi mezzi di cui al precedente articolo 5 reperiti localmente.
Il bilancio consuntivo delle Sezioni non deve chiudere in passivo. Gli amministratori delle Sezioni sono tenuti sotto la loro personale responsabilità, a chiudere il bilancio in pareggio.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

TITOLO IV
ANNO SCOUT E ESERCIZIO FINANZIARIO


Art. 31
(modifica: DM del 25/06/97)
L’anno scout va dal 1' settembre al 31 Agosto dell’anno successivo.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

TITOLO V
MODIFICHE DELLO STATUTO


Art. 32

Il presente Statuto non può essere modificato che dall’Assemblea straordinaria e l’ordine del
giorno deve essere comunicato alle Sezioni affiliate almeno trenta giorni prima della data della
seduta.
Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Consiglio Nazionale o dalle Sezioni affiliate;
in questo secondo caso debbono pervenire al Consiglio Nazionale sei mesi prima della
chiusura dell’anno scout.
Le proposte di modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza assoluta del totale
degli aventi diritto al voto.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL’ENTE


Art. 33
(modifica: DM del 23/12/98)
Lo scioglimento del C.N.G.E.I. deve essere deliberato dalla Assemblea straordinaria con la
maggioranza dei tre quarti del totale degli aventi diritto al voto.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE


Art. 34

Il presente Statuto entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Art. 35
Il governo dell’Ente e delle Sezioni continuerà ad essere affidato fino a tale data agli organi
previsti dallo Statuto 21-12-1916.

Art. 36 Il Presidente Generale in carica deve convocare entro il termine previsto dall’Art. 34 l’Assemblea
Straordinaria per la elezione delle nuove cariche.
In essa dovranno essere eletti, con votazione separata prima il Presidente, poi il Capo Scout e
infine con altra unica votazione il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e i
membri del Giurì d’Onore.
Avranno diritto a voto i delegati delle Sezioni regolarmente costituite eletti da quelle Assemblee
straordinarie. Le delegazioni saranno composte da un delegato per la parte maschile e uno per
la parte femminile, in quanto esistente, e di tanti delegati in ragione di uno ogni cento, o frazione
di cento, dei giovani censiti presso la Sede Centrale dell’Ente alla data della pubblicazione
del presente Statuto.

Art. 37
La verifica dei poteri sarà effettuata da apposita commissione costituita dal Segretario Generale,
da un rappresentante dei Ministeri patroni e da due delegati di Sezione scelti tra i presenti al
momento della costituzione della Commissione di verifica.

Art. 38
L’Assemblea, essendo convocata per la sola elezione delle cariche, nominerà a maggioranza
un Presidente, un Segretario e tre scrutatori.
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

ALLEGATO “A”
LA LEGGE SCOUT


1) La Parola dell’Esploratore è sacra.
2) L’Esploratore è leale, forte e coraggioso.
3) L’Esploratore è buono e generoso.
4) L’Esploratore è amico di tutti e fratello di ogni altro Esploratore.
5) L’Esploratore è cortese e tollerante.
6) L’Esploratore rispetta e protegge i luoghi, gli animali e le piante.
7) L’Esploratore è coscientemente disciplinato.
8) L’Esploratore è sempre sereno , anche nelle difficoltà.
9) L’Esploratore è sobrio, economo, laborioso e perseverante.
10) L’Esploratore è puro nei pensieri, corretto nelle parole e negli atti.

FORMULA DELLA PROMESSA DEGLI SCOUT


Lo Scout che entra a far parte dell’Istituzione pronuncia la seguente Promessa:
PROMETTO SUL MIO ONORE DI FARE DEL MIO MEGLIO PER:
* COMPIERE IL MIO DOVERE VERSO DIO, LA PATRIA, LA FAMIGLIA;
* AGIRE SEMPRE CON DISINTERESSE E LEALTÀ;
* OSSERVARE LA LEGGE SCOUT.,
Statuto Nazionale CNGEI
stampa: marzo 1999

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