Il patentino
Dal
[d]
1 luglio 2004, per condurre
un ciclomotore, il minore non in possesso della
patente di guida A o sottocategoria A1 deve
aver conseguito il relativo “certificato
d’idoneità alla guida del ciclomotore”,
il cosiddetto “Patentino”,
che deve essere sempre accompagnato dal documento
di riconoscimento. Dal 1 luglio 2005,
l’obbligo viene esteso anche ai maggiorenni
non ancora in possesso della patente di guida.
Per conseguire il "patentino"
è necessario superare
un esame al termine della frequenza
obbligatoria di un corso,
organizzato gratuitamente dalle
scuole oppure a pagamento dalle autoscuole.
Ai corsi organizzati dalle
scuole, pubbliche
o private, possono
partecipare i giovani
che frequentano le medie e le superiori, statali
e non statali, che compiono 14 anni
nell’arco dell’anno scolastico ma
non ancora i 18 e previa domanda
indirizzata al dirigente scolastico,
nei termini di tempo stabiliti dalle singole
scuole.
La domanda d'ammissione, che
utilizzando il modello allegato al D.M.
MIT n.151/03 vale anche come richiesta
di ammissione agli esami finali, deve essere
firmata dal genitore del minore o da chi ne
fa le veci, acquisita agli atti della scuola
per tutta la durata del corso e successivamente
inviata dal Dirigente dell'Istituzione scolastica
all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei
trasporti terrestri per l'ammissione all'esame.
Possono partecipare agli esami soltanto le
studentesse e gli studenti che abbiano compiuto
14 anni e siano minori di anni 18.
Al termine del corso, ed entro l'arco di tempo
di validità – un anno – e
comunque prima di sostenere l’esame, deve
essere regolarizzata la domanda di ammissione
per sostenere l’esame mediante i versamenti
di legge.
L'esame, che ha una durata
di 30 minuti, si esplica su
un questionario, predisposto
dal MIT – Dipartimento per i trasporti
terrestri, contenente 10 domande
con 3 risposte che possono
essere: tutte e 3 false, tutte
e 3 vere, 2 vere
e 1 falsa, 1 vera
e 2 false. Sono ammessi
al massimo 4 errori per superare
l’esame.
Il certificato d'idoneità
viene rilasciato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti e non è un
documento d’identità.
La
[d]
durata dei corsi
nelle scuole è di 20 ore,
ripartite su 4 moduli: 4
ore per l'insegnamento delle "Norme
di comportamento" e 6
ore per la "Segnaletica",
2 ore per l'"Educazione al rispetto
della legge" e 8 per l'"Educazione
alla convivenza civile". Il 4°
modulo non è previsto nei corsi organizzati
dalle autoscuole. Non sono ammessi all'esame
chi ha riportato più di 3 ore
d'assenza nei primi tre moduli ed i candidati
che hanno terminato il corso da più di
un anno.
Ricorda che guidare senza "il
patentino" comporta il pagamento
di una sanzione amministrativa da €
541,80 a € 2.168,25
nonché il fermo amministrativo del ciclomotore
per 60 giorni.