La patente
Se vuoi circolare con veicoli a motore devi
avere:
-
la patente, che da cartacea
sta diventando elettronica;
-
il certificato di proprietà;
-
la carta di circolazione,
quello che comunemente chiamiamo "libretto";
-
il certificato di assicurazione
obbligatoria.
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[d] |
L'art. 116
del C.d.S. elenca varie categorie di patenti,
ora realizzate secondo un modello comunitario,
che abilitano alla guida dei veicoli indicati
per le rispettive categorie:
-
Motoveicoli di massa complessiva
sino a 1,3 t;
-
Motoveicoli, esclusi i
motocicli, autoveicoli di massa complessiva
non superiore a 3,5 t e il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente,
non è superiore a otto, anche se trainanti
un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che
non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante
e non comporti una massa complessiva totale
a pieno carico per i due veicoli superiore
a 3,5 t;
-
Autoveicoli, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, anche
se trainanti un rimorchio leggero, esclusi
quelli per la cui guida è richiesta
la patente della categoria D;
-
Autobus ed altri autoveicoli
destinati al trasporto di persone il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente,
è superiore a otto, anche se trainanti
un rimorchio leggero;
-
Autoveicoli per la cui
guida è richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per
ciascuna delle quali il conducente sia abilitato,
quando trainano un rimorchio che non rientra
in quelli indicati per ciascuna delle precedenti
categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purché il
conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli
per i quali è richiesta la patente
della categoria D; altri autoarticolati,
purché il conducente sia abilitato
alla guida degli autoveicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria C.
Le patenti di guida delle categorie C
e D sono valide, rispettivamente, anche
per la guida dei veicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria B e per
quella dei veicoli per i quali è richiesta
la patente delle categorie B e C,
mentre con le altre categorie di patenti è
consentito condurre esclusivamente i veicoli
previsti dalla specifica categoria.
Da qualche tempo è entrata in vigore
la PATENTE
A PUNTI. All'atto del rilascio ad esse
viene attribuito un valore di 20 punti.
Tale punteggio subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata all'articolo,
a seguito della violazione di una delle norme
per le quali é prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero
di una tra le norme di comportamento di cui
al titolo V del C. di S. Ecco, in sintesi, una
tabella riepilogativa delle infrazioni che comportano
la perdita di punti.
| 10 PUNTI |
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- superamento dei limiti di velocità
di oltre 40 Km/h
- sorpassi azzardati
- circolare sulle corsie di emergenza
- guidare in stato di ebbrezza alcolica
o sotto l’influenza di stupefacenti
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| 5 PUNTI |
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- inosservanza delle norme sulla precedenza
- passaggio con semaforo rosso
- omesso uso delle cinture di sicurezza
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| 4 PUNTI |
- omesso uso dell’auricolare quando
si parla col telefonino
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| 3 PUNTI |
- inosservanza della distanza di sicurezza
- uso improprio degli abbaglianti
- omesso uso del casco
- inosservanza delle norme di prudenza
e precedenza nei confronti dei pedoni
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| 2 PUNTI |
- inosservanza della segnaletica stradale
o dei segnali degli agenti del traffico
- uso improprio delle frecce
- gomme lisce
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| 1 PUNTO |
- inosservanza delle norme sul trasporto
di persone, animali ed oggetti (sovraccarico
e soprannumero)
- mancanza momentanea dei documenti
(patente, etc.)
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Alla perdita totale del punteggio
il titolare della patente deve sottoporsi
di nuovo all'esame di idoneità tecnica
.
Per le patenti rilasciate
dopo il 1° ottobre 2003 la decurtazione
dei punti viene raddoppiata entro i primi
3 anni dal rilascio.
Al di là di tutto
ciò, chi guida deve regolare la velocità
nei tratti di strada dove c’è
una visibilità limitata, nelle curve
e in altri luoghi dove ci siano appositi cartelli,
in prossimità di scuole, etc..
PATENTE EUROPEA DAL 2005 [d]
Sarà come una carta
di credito:compatta e plastificata. Sarà
UNICA per tutti gli automobilisti dell’Unione
Europea.
VALIDITA'
Le patenti possono durare
fino a 10 anni in relazione alla categoria
di appartenenza; per chi ha superato il 50°
anno di età sono valide 5 anni mentre
si scende a 3 per gli ultra settantenni.
In caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione della patente il titolare deve,
entro quarantotto ore, farne denuncia agli
organi di polizia, i quali, nel caso in cui
il documento non risulti duplicabile,
rilasciano una attestazione che, presentata
al competente ufficio provinciale della Direzione
Generale della M.C.T.C. insieme alla
dichiarazione di assunzione di responsabilità
ai fini amministrativi, consente il rilascio
di un documento provvisorio di guida della
validità di un mese che può
essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.
Nel caso in cui la patente risulti duplicabile
il cittadino, presentando un documento di
riconoscimento valido e due fotografie formato
tessera su fondo bianco, può ottenere
direttamente dall'organo di polizia un permesso
provvisorio per la guida valido per 90
giorni e il duplicato arriverà
direttamente a casa. Nel caso in cui il documento
originale venga ritrovato é fatto obbligo
al denunciante di distruggerlo. Trascorsi
quarantacinque giorni dalla data del documento
provvisorio senza che il duplicato sia giunto
alla residenza del denunciante, quest'ultimo
deve telefonare al numero verde 800232323
dove potrà conoscere lo stato del procedimento.
All'atto della consegna il postino provvederà
a riscuotere il costo dell'operazione (spese
di spedizione più EURO 5,16).
La patente può essere
revisionata (art.128 del C.d.S.)
qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti fisici e psichici prescritti del
titolare, può essere sospesa
(art.129
del C.d.S.) per la durata stabilita
nel provvedimento di interdizione alla guida
adottato quale sanzione amministrativa accessoria,
quando il titolare sia incorso nella violazione
di una delle norme di comportamento indicate
o richiamate nel titolo V, per il periodo
di tempo determinato da ciascuna di
tali norme. Può essere sospesa a tempo
indeterminato qualora, in sede di accertamento
sanitario per la conferma di validità
o per la revisione, risulti la temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di
cui all'art. 119.
In tal caso la patente è sospesa fintanto
che l'interessato non produca la certificazione
della Commissione medica locale attestante
il recupero dei prescritti requisiti psichici
e fisici. La patente di guida è revocata
(art.130
del C.d.S.) dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri quando
il titolare:
Quando siano cessati i motivi
che hanno determinato il provvedimento di
revoca della patente di guida, l'interessato
può direttamente conseguire, per esame
e con i requisiti psichici e fisici previsti
per la conferma di validità, una patente
di guida di categoria non superiore a quella
della patente revocata.
CERTIFICATO DI IDONEITA'
ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE
Per guidare un ciclomotore
il minore di età, che abbia compiuto
14 anni, deve conseguire il certificato di
idoneità alla guida rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, a seguito di specifico
corso con prova finale. A decorrere dal 1°
luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato
di idoneità per la guida di ciclomotori
è esteso anche ai maggiorenni che non
siano già titolari di patente di guida.
La legge obbliga le istituzioni scolastiche
e le autoscuole ad organizzare i corsi per
il conseguimento del certificato di idoneità.
I giovani che frequentano le scuole medie
e superiori, statali e non statali, possono
partecipare a corsi organizzati gratuitamente
all’interno della scuola nell'ambito
dell'autonomia scolastica. Agli esami partecipano
gli studenti che abbiano compiuto 14 anni
ma minori di 18, che abbiano presentato domanda
di ammissione ed abbiano frequentato regolarmente
il corso.
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